L’assessore Ferretti e gli amministratori di PGE rispondono agli attacchi dei giorni scorsi, chiariscono il ruolo della società e preannunciano azioni legali
“Parma Gestione Entrate fa parte a pieno titolo del “Gruppo Parma” (le aziende partecipate del Comune), è stata costituita in esito a regolare gara, ha pieno titolo per emettere ingiunzioni fiscali e applica l’aggio previsto dalla legge sulla riscossione, senza gravare in alcun modo sulle tasche dei cittadini destinatari di provvedimenti di riscossione. La Società è stata oggetto di calunnia e diffamazione, che producono danni a PGE e al Comune, e come tali non passeranno sotto silenzio”: con queste parole, assolutamente inequivocabili l’assessore alle finanze del Comune di Parma Marco Ferretti ha introdotto la conferenza stampa indetta per fare chiarezza dopo che nei giorni scorsi il Movimento Nuovi Consumatori aveva avanzato pesanti riserve sul ruolo e la legittimità dell’operato di Parma Gestione Entrate.
Nella conferenza, alla quale sono intervenuti Enrico Tosi, presidente di Parma Gestione Entrate
Giovanni Catellani, amministratore delegato e il direttore Pierluigi Allegri, sono stati toccati tutti i punti contestati.
Società costituita in esito a regolare gara
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151/44 del 27 luglio 2005 è stato modificato il regolamento generale delle entrate comunali prevedendo l’affidamento ad apposita società mista a prevalente capitale pubblico locale.
La Società è stata costituita in data 31 gennaio 2006 nel pieno rispetto della normativa vigente, in esito a regolare gara, che ha visto come partner aggiudicataria una associazione temporanea di imprese fra la SEIT di Parma e la ICA di La Spezia. La titolarità e l’erogazione del servizio avvengono secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell’Unione Europea.
La piena correttezza delle procedure è stata confermata da una sentenza del Tar (che ha respinto il ricorso di un società esclusa) e del Giudice di Pace di Parma.
L’attività di riscossione coattiva viene effettuata con l’utilizzo dello strumento dell’ingiunzione fiscale così come da Regio Decreto 639/1910, richiamato anche da sentenze di Cassazione e del Tribunale di Parma.
Aggio: non è mai stato del 17%, bensì inferiore all’8% come previsto dalla legge
La percentuale del 17%, applicata in precedenza alle sanzioni del codice della strada, non è un aggio, bensì un corrispettivo, in quanto comprendeva anche il rimborso delle spese di notifica fino ad allora sostenute direttamente da Parma Gestione Entrate, per conto del Comune.
La natura del corrispettivo e il relativo valore percentuale sono stati peraltro oggetto di valutazione da parte della Commissione Tecnica in sede di aggiudicazione di gara, quindi rientravano nel complesso dell’offerta economica ritenuta alla fine la più vantaggiosa.
Tuttavia, anche allo scopo di porre fine alle facili e infondate strumentalizzazioni, il Comune di Parma ha inteso modificare la procedura con l’integrazione del Contratto di Servizio che ha previsto, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, la riduzione della percentuale dal 17% ad un massimo dell’8% previsto dalla legge, e il contestuale trasferimento in capo al Comune stesso delle spese di notifica.
Il valore, stimato per il 2014, del compenso medio applicato da Parma Gestione Entrate per tutta l’attività di riscossione, di accertamento e di liquidazione è pari al 6,43% (con esclusione dell’IMU) e al 2,24% (con inclusione dell’IMU, per l’attività di gestione ed accertamento).
Ricorso Aspel decaduto
La Società Parma Gestione Entrate assieme ad altre sei Società associate ad Aspel (l’associazione di categoria a cui aderiscono le principali società di riscossione, tra cui Roma, Torino, ecc.) ha presentato il 31 luglio 2013 ricorso al TAR del Lazio in merito al Decreto Presidente del Consiglio di Ministri del 06/04/02013 recante “Individuazione delle società che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economici e finanziari” che conteneva all’art. 4 l’indicazione della soppressione di tutte le società di riscossione con l’eccezione di Equitalia e Sicilia Riscossione. Il ricorso è venuto meno per effetto dell’abrogazione dell’art 4 commi 1,2 e 3 del D.L. 95/12, conseguentemente è decaduto l’interesse ad agire in quanto si è legittimata nuovamente l’esistenza e la funzione di tali società nell’interesse degli enti.
“Sono state fornite ai cittadini, tramite la stampa – ha concluso l’assessore Ferretti – informazioni distorte e imprecise. Comune e PGE non hanno nulla da temere per gli interventi che vengono evocati da parte di Guardia di Finanza e Magistratura. Anzi, a chi ci chiede “dove eravamo” faremo rispondere dagli avvocati nelle sedi opportune, anche per difendere il Comune e le sue aziende da ogni forma di calunnia e diffamazione”.