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Tep: “Legittimo l’affidamento alla Holacheck di verifica dei titoli di viaggio”

E’ la stessa TEP a intervenire in merito all’affidamento esterno alla Holacheck srl, avvenuto lo scorso marzo per la verifica dei titoli di viaggio, per ribadire la regolarità dell’incarico:

“Non avremmo voluto tornare sulle polemiche che hanno segnato l’avvio di questa operazione, tuttavia notiamo che ancora ad oggi qualcuno, a mezzo stampa o attraverso interrogazioni, continua a dichiarare illegittima l’operazione e a mal consigliare quelli che pensano di poter viaggiare gratis (per fortuna sempre meno) a spese di tanti parmigiani, invitandoli a non fornire le generalità e, anzi, a chiedere i danni delle sanzioni comminate.

Non possiamo quindi non ribadire quanto già più volte comunicato in passato.

In primo luogo, il ruolo di pubblico ufficiale ai verificatori esterni non deriva dal contratto collettivo applicato o dall’inquadramento, ma dalla lettera di incarico fatta ai singoli da parte di TEP. Il fatto, quindi, che da un punto di vista contributivo i verificatori esterni siano inquadrati in un contratto “multiservizi”, un contenitore adatto a ricoprire svariate casistiche tra cui anche quella in questione, non rileva ai fini dello status giuridico. D’altra parte anche il contratto autoferrotranvieri con cui sono inquadrati gli operatori in forza a TEP non prevede espressamente l’attività di verificatore E’ TEP che li designa a questa funzione, mediante lettera di incarico.

Tale incarico ai singoli è, inoltre, stato comunicato da TEP a Prefettura e Direzione Territoriale del Lavoro, come prescritto.

Per quanto riguarda poi la modalità di affidamento alla ditta Holacheck srl, questo è avvenuto per via diretta, dal momento che si tratta di un affidamento a scopo sperimentale e, quindi, di durata limitata nel tempo (da marzo a dicembre 2016) sulla base di quanto previsto all’art. 221 comma 1 lettera b) del codice degli appalti DLGS 163/06, che recita: “gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi: b) quando un appalto è destinato solo a scopi ….. di sperimentazione, …..purché l’aggiudicazione dell’appalto non pregiudichi l’indizione di gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi;”

In considerazione delle perplessità emerse da più parti circa la possibilità di fare sperimentazioni nel settore dei trasporti pubblici, chiariamo che tale attività è intesa nei termini indicati anche dal dizionario della lingua italiana, che alla voce “sperimentazione” recita: “Prova basata sull’esperienza controllata, come verifica di… efficacia ed efficienza “.

Anche l’attività di verifica nel trasporto pubblico locale può essere soggetta a sperimentazione. E’ sperimentazione perché, mediante tale prova basata sull’esperienza controllata, TEP vuole capire l’impatto economico (efficienza) e sul servizio erogato (efficacia) di una tale azione, per poi riservarsi se bandire o meno una gara l’anno prossimo e su quali basi.

Nulla vietava infatti di bandire subito una gara pubblica, vincolando l’azienda per più anni con il fornitore risultato vincente. Ma poiché TEP non poteva conoscere in anticipo i possibili esiti e i risultati di questa modalità di verifica, è stato deciso un affidamento temporaneo in via sperimentale per un periodo limitato, come detto da marzo a dicembre 2016. Questo anche in considerazione del fatto che al momento esiste in Italia un’unica ditta che offre questo servizio, vale a dire Holacheck, che opera anche in realtà a noi vicine come Lodi, Piacenza, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini).

Al termine del periodo, fatte le opportune valutazioni sui risultati dell’attività di verifica esterna, TEP potrà decidere se prorogare questa pratica o interromperla. Qualora decidesse di prorogarla, questo potrà avvenire solo a seguito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, coinvolgendo anche altri operatori che nel frattempo potranno auspicabilmente presentarsi sul mercato (ad oggi come detto, non ce ne risultano altri).

Questa valutazione sarà fatta col supporto di fatti e dati numerici certi, non certo in base a valutazioni “di pancia” o alle sensazioni personali più varie. Dati che potranno consentirci nel giro di pochi mesi una valutazione attendibile, in base alla quale decidere se vale la pena portare avanti questa modalità di verifica o se i risultati sono deludenti.

Il tutto nella massima trasparenza e nel rispetto delle leggi, che tra l’altro non sono cambiate pochi giorni prima dell’assegnazione dell’appalto, come sostenuto da alcuni, ma 2 mesi dopo (la delibera di assegnazione del CDA è del 26 febbraio 2016, la pubblicazione del d.lgs. n. 50/2016 che modifica il codice degli appalti è del 19 aprile). Peraltro, nulla cambia per gli affidamenti a scopo di sperimentazione, che sono ancora ammessi (art. 125 del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 – nuovo Codice degli contratti pubblico), esattamente come nella normativa precedentemente in vigore.

Massima apertura, quindi, alle istituzioni che vorranno approfondire la questione.

Nei prossimi giorni saranno disponibili i dati relativi ai risultati dei primi mesi dell’attività di verifica con il nuovo assetto, che, in un’ottica di trasparenza e condivisione, saranno subito resi pubblici”.

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