La lettera o, peggio, il decreto ingiuntivo, in cui si intima al consumatore la restituzione di somme ingenti spesso coglie alla sprovvista il cittadino, che non ha gli strumenti per valutare la correttezza e la legittimità delle richieste.
Le associazioni dei consumatori hanno, in questo, un ruolo fondamentale, nell’affiancare il consumatore e verificare che l’ente di riscossione, o la finanziaria, o la società, abbiano effettivamente rispettato le norme che dettano con precisione tempi e modalità per il recupero dei crediti.
Confconsumatori, infatti, ha incassato due importanti vittorie, per due associati di Messina e di Reggio Calabria: per entrambi l’annullamento della richiesta di restituzione di denaro è riconducibile al comportamento scorretto del richiedente.
MESSINA-MILANO: IL FORO DEL CONSUMATORE – Il Codice del Consumo stabilisce che nelle controversie tra consumatore e professionista il foro di riferimento sia quello più vicino al consumatore. Forti di questo principio, i legali di Confconsumatori, Carmen Agnello di Sinagra (Me) e Sabrina Contino di Milano, sono riuscite ad avere la meglio contro la finanziaria Agos Ducato che aveva imposto, con decreto ingiuntivo, a un’associata messinese di restituire 57.187,22 € (oltre interessi convenzionali e spese) erogati a titolo di “finanziamento personale” a un altro soggetto con assunzione di coobbligazione da parte della donna.
Gli avvocati di Confconsumatori, cui si era rivolta la consumatrice, hanno preliminarmente eccepito l’incompetenza del Tribunale di Milano (che ha emesso il decreto ingiuntivo) in favore del Tribunale di Messina. Il Giudice istruttore ha ritenuto fondata l’eccezione in considerazione della qualifica di consumatore rivestita nel contratto di finanziamento, sia da parte del diretto beneficiario, sia da parte della coobbligata. «In buona sostanza, – commenta l’avvocato Carmen Agnello – il Giudice ha ritenuto che l’errore di Agos Ducato Spa nell’individuazione del Foro di competenza per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo determini la nullità dell’intera azione proposta contro il consumatore. E non solo: considerato che la finanziaria era a conoscenza della circostanza che la consumatrice fosse messinese, le spese legali affrontate da questa per resistere giudizialmente sono state poste a carico di Agos Ducato SpA». Per leggere la sentenza fare clic qui.
REGGIO CALABRIA, PRESCRIZIONE E LEGGE 228 DEL 2012 – Un associato residente nella provincia di Reggio Calabria aveva ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia Sud per il pagamento del canone acqua e della relativa tariffa a consumo riferita a 10 anni prima. Pur essendo convinto di non avere pendenze, non era più in grado di reperire le ricevute di pagamento, così si era rivolto ai legali di Confconsumatori che avevano eccepito la prescrizione del diritto, attivando la procedura prevista dalla legge n. 228 del 2012.
Dopo 220 giorni senza ricevere alcun riscontro, la cartella era da considerarsi annullata di diritto, senonché diversi mesi più tardi Equitalia aveva comunicato all’associato l’applicazione del fermo amministrativo della sua automobile.
«A questo punto – spiega l’avvocato Antonio Iemma di Confconsumatori – ci siamo rivolti al Giudice di Pace di Laureana di Borrello, ottenendo il riconoscimento delle ragioni del nostro socio: il Giudice ha annullato la cartella esattoriale, condannando Equitalia Sud al pagamento delle spese del giudizio. È una vittoria importante perché abbiamo finalmente ottenuto una pronuncia sulla procedura introdotta dalla legge n. 228 del 2012, che prevede un’immediata tutela delle ragioni dei cittadini, che però Equitalia e altri enti di riscossione si ostinano a non voler applicare». Per leggere la sentenza fare clic qui.