Le multe per eccesso di velocità rilevate dall’autovelox in tangenziale sud sono assolutamente legittime.
Lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Parma che cancella l’annullamento di una multa decretato dal Giudice di Pace, accogliendo in pieno il ricorso in appello del Comune di Parma, scrivendo l’ennesimo capitolo di una querelle che sta diventando infinita (leggi, leggi).
Il pronunciamento si riferisce al ricorso proposto da una cittadina di Parma, che aveva visto accolto il suo ricorso dal Giudice di Pace su un verbale di infrazione stradale del 15 marzo 2013, rilevata sulla corsia sud della tangenziale.
La sentenza del Giudice di Pace si fondava sul presunto “mancato rispetto della distanza minima prescritta tra i segnali di limitazione della velocità e la postazione autovelox”.
Il Tribunale ha invece rilevato, che “dalla documentazione prodotta risulta che sul tratto di strada interessata sono collocati, sul lato sinistro e destro della corsia, due cartelli indicanti il limite di velocità di 70 Km/h, i quali si trovano a circa 1.104 metri dalla postazione di controllo, dunque alla distanza prescritta...”.
Inoltre il giudice rileva che vi sono altri cartelli “meramente ripetitivi del limite già segnalato”.
“Pertanto – si legge nella sentenza – la valutazione del Giudice di pace risulta erronea anche nel merito, laddove afferma il mancato rispetto della distanza di almeno un chilometro…”.
Il Tribunale ritiene poi che il Comune abbia rispettato “anche le altre prescrizioni dettate dalla normativa”, con particolare riferimento alla segnaletica, anche luminosa, e alla distanza fra le diverse indicazioni.
Inoltre cancella di fatto anche le obiezioni relative alla presunta intersezione che avrebbe richiesto un ulteriore segnale alla distanza prevista dalla legge: in quel tratto di tangenziale sud, infatti, c’è solo uno svincolo in uscita prima del dispositivo di rilevazione della velocità, mentre quello in entrata da strada Farnese si trova a valle dello stesso. Di conseguenza nessuno può ritenere di essere stato tratto in inganno o invocare il mancato avviso.
Infine l’autovelox viene ritenuto assolutamente regolare come strumento di rilevazione non presidiato.
“Alla luce di quanto sopra – conclude il Giudice – l’operato dell’ente appellante deve essere considerato pienamente legittimo, con conseguente riforma integrale della sentenza impugnata”.
Oltre ad accogliere l’appello proposto dal Comune, la sentenza condanna l’automobilista ricorrente al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
IL COMMENTO di Filippo Greci, Presidente Movimento Nuovi Consumatori –
Con riferimento alla comunicazione del Comune circa la sentenza vittoriosa in Tribunale siamo a comunicare quanto segue.
La sentenza in oggetto fa riferimento alla carreggiata Sud della Tangenziale Sud: l’orientamento dei Giudici di pace era gia’ contrastante all’epoca, quindi non sorprende la decisione del Tribunale.
La sentenza in oggetto non riguarda comunque nessun associato al movimento Nuovi Consumatori.
Le oltre 400 sentenze di sconfitta subite dal
Comune in carreggiata Nord della Tangenziale Sud non sono mai state impugnate dal Ente e sono divenute inappellabili: il Comune di Parma gia’ la scorsa estate aveva rinunciato a presentare tre appelli alle sentenze di vittoria di MNC.
E’ bene evidenziare, ancora una volta, alla cittadinanza, che l’apparecchio velox della carreggiata Nord e’ stato rimosso da oltre un anno e mezzo, pur essendo il gabbiotto ancora presente fisicamente sulla carreggiata.
E’ stato presentato nei giorni scorsi un ulteriore Esposto per truffa aggravata nei confronti del Comune di Parma proprio in merito al velox della carreggiata Nord della tangenziale Sud, asportato dall’amministrazione comunale in silenzio e senza preventiva comunicazione alla cittadinanza.
Tutto questo per una migliore e veritiera comprensione dei fatti.
Dott.Filippo Greci
Pres.Naz.Mov.Nuovi Consumatori