Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare della FIGC, come anticipato la settimana scorsa, non ha concesso sconti a Giampietro Manenti e ha rinnovato la sospensione cautelare nei suoi confronti. Per l’ex presidente del Parma, in carica dal febbraio al marzo 2015, nelle settimane precedenti al fallimento del club emiliano, è stato considerato il pericolo che possa reiterare le condotte suscettibili di aver causato il dissesto del Parma, provocandone il fallimento.
“Dato che sussisteva il pericolo di rinnovazione di analoghe condotte da parte degli stessi – ha sentenziato il Tribunale – osservato che sulla rilevanza della condotta addebitata a Manenti in sede cautelare devono essere confermate le motivazioni formulate nelle precedenti fasi, ritenuta l’opportunità di accogliere la richiesta della Procura Federale, viene rinnovato il procedimento di sospensione cautelare di Giampietro Manenti per la durata di giorni 30 decorrenti dalla data di scadenza della sospensione in corso”.
Le richieste della Procura Federale di rinnovo della sospensione cautelare, sono state accolte dal Tribunale anche relativamente all’ex presidente del Parma Tommaso Ghirardi e all’ex amministratore delegato Pietro Leonardi. I due erano stati oggetto di una prima sospensione lo scorso 8 luglio 2015 e il 4 agosto era arrivato una prima proroga di 30 giorni, che ora è stata ulteriormente rinnovata.
A carico dei due ex dirigenti gialloblù, il Tribunale ha addotto le seguenti motivazioni: “Avevano concordato, nell’esclusivo loro interesse, la concessione da parte della società Parma, senza alcun vantaggio per quest’ultima già in crisi finanziaria, un prestito personale fino ad 1,2 milioni in favore del Leonardi, privo di alcuna garanzia di rimborso, incrementando la retribuzione del predetto affinché provvedesse alla restituzione dell’importo (avvenuta solo parzialmente) non con somme proprie, bensì con somme della società, aumentandone i costi, già in presenze di una disastrosa gestione operativa gravemente deficitaria”.
Ghirardi e Leonardi, inoltre, secondo il Tribunale avevano “concluso con i tesserati della società un numero abnorme di accordi denominati incentivo all’esodo, che alla data del fallimento erano risultati essere 89 per un complessivo debito di 23,7 milioni, allo scopo di eludere la normativa federale e trarre in inganno la Co.Vi.So.C. nell’ambito delle verifiche dalla stessa effettuate, nonché di differire nel tempo i debiti cumulati dalla società verso i tesserati per le retribuzioni contrattualmente pattuite, evitandone la contabilizzazione per competenza e trasformando i debiti per retribuzioni maturati nei confronti dei tesserati in somme a loro dovute a titolo di incentivo all’esodo”.
E inoltre “avevano concretizzato numerose operazioni di compravendita di diritti alle prestazioni pluriennali di calciatori – ha sentenziato ancora il Tribunale della FIGC – indicando valori superiori a quelli reali di mercato, così contabilizzando plusvalenze fittizie nei bilanci dei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento al fine di occultare la reale situazione patrimoniale ed economica della Società ed ottenere l’iscrizione al Campionato”.