L’esito era tutt’altro che scontato e la sentenza è stata accolta non senza sorpresa. Probabilmente sarà una di quelle cause che fanno giurisprudenza, tanto che ha attirato l’attenzione anche di qualche giornale nazionale.
Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 892/2014, ha decretato che gli agenti della polizia municipale possono accertare le infrazioni stradali anche quando sono fuori servizio, quindi 24 ore su 24, purchè ciò avvenga sul territorio di loro competenza.
La storia risale addirittura all’agosto 2009, quando un agente della Polizia municipale di Parma, fuori dall’orario di servizio, che viaggiava come trasportato su una auto in città, vedeva la carreggiata che stava percorrendo invasa da un’auto, proveniente dalla direzione opposta, che viaggiava a velocità elevata: solo la prontezza del conducente dell’automobile su cui stava il vigile avrebbe evitato l’impatto fra i due veicoli.
L’agente è stato lesto a rilevare il numero di targa, e successivamente, nell’esercizio delle sue funzioni, ha contestato al conducente dell’altro veicolo la violazione del codice della strada per aver superato i limiti di velocità e per aver invaso la corsia opposta di marcia.
Il trasgressore, vistosi recapitare la contravvenzione, ha presentato ricorso al giudice di pace di Parma, ottenendo nel 2011 l’annullamento del provvedimento, con la motivazione che l’agente non era in servizio al momento dell’accertamento.
A questo punto il Comune, rappresentato in giudizio dall’avvocatura municipale, ha presentato appello al Tribunale di Parma, e il giudice unico Silvia Cavallari ha definitivamente confermato la validità del verbale di contestazione redatto dalla polizia municipale di Parma, rilevando che “non è previsto alcun limite di tempo nello svolgimento di attività di polizia stradale”, in quanto l’unico limite fissato dalla legge è quello della “competenza territoriale”.
Il tribunale, con sentenza depositata il 29 luglio ha quindi deciso che la multa va pagata., disponendo la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.