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Il Decreto Rilancio ha innalzato la misura del bonus pubblicità dal 30% al 50%. La base di calcolo dell’agevolazione è costituita dall’intero valore dell’investimento pubblicitario effettuato.
Il Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari è stato portato al 50% ed è così aumentata, rispetto al precedente Decreto Cura Italia, la percentuale che era fissata al 30%.
L’ammontare del credito d’imposta verrà concesso nella misura del 50% calcolato sull’imponibile dell’intero investimento 2020 e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali, come era fino allo scorso anno.
La richiesta deve avvenire con il modello telematico.
Bonus pubblicità: cos’è e chi può usufruirne? ➡️ Il Bonus Pubblicità è un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in compensazione sul modello f24.
Esso ha l’obiettivo di aiutare le aziende ed i professionisti a crescere utilizzando la pubblicità.
In altre parole, l’obiettivo del Bonus Pubblicità è incentivare gli investimenti pubblicitari su giornali (digitali e cartacei), televisione e radio qualificati che devono avere la caratteristica obbligatoria di essere testate giornalistiche registrate al Tribunale con un direttore responsabile di riferimento.
Attraverso il Bonus Pubblicità è trasformato in credito d’imposta, il 50% delle spese pubblicitarie sostenute.
Possono usufruire del Bonus pubblicità:
- Imprese;
- Lavoratori autonomi;
- Enti non commerciali.
Il Decreto Rilancio prevede il Bonus Pubblicità per l’anno 2020 al 50% e le novità introdotte riguardano:
- Base di calcolo del credito d’imposta che si identifica con il valore dell’intero investimento pubblicitario effettuato nel 2020. Abolito il calcolo sul valore incrementale dell’investimento pubblicitario 2020 rispetto a quello nel 2019 come era nelle modalità precedenti;
- La percentuale dell’investimento (credito d’imposta aumentato al 50%).
Le spese ammesse sono quelle relative all’acquisto di spazi pubblicitari su magazine stampati, digitali e siti internet con la fondamentale condizione che devo necessariamente essere testate giornalistiche registrate al Tribunale con un direttore responsabile di riferimento.
Non rientrano nell’agevolazione:
- La realizzazione grafica pubblicitaria;
- La pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc);
- Pubblicità acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google;
- Spese per la produzione di volantini cartacei periodici;
- Siti web non registrati come testata giornalistica.
Come beneficiare del bonus pubblicità?
Per poter usufruire del credito d’imposta al 50% sulla pubblicità, occorre programmare e realizzare un investimento pubblicitario nel corso dell’anno.
Ci sono 2 fasi che impegnano il consulente in 2 momenti diversi:
- La prenotazione
- Inoltro della dichiarazione finale con il totale delle spese pubblicitarie effettuate.
Durante questo periodo di tempo, deve essere inoltrata, tramite una comunicazione ufficiale telematica, l’importo previsionale massimo delle spese 2020, compilando il Modello predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Gli importi indicati saranno quelli massimi ammissibili, ai fini della richiesta l’importo speso potrà essere inferiore ma non superiore.
Dichiarazione telematica bonus pubblicità ➡️ Nella dichiarazione telematica, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021 deve essere indicato, il totale delle fatture effettivamente contabilizzate relative alle spese pubblicitarie effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Successivamente entro il mese di marzo 2021 arriverà la comunicazione ufficiale dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’elenco di tutte le società ammesse al credito.